Statuto Accademia Nazionale Agricoltura

Statuto dell'Accademia

Accademia

   Statuto

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

  1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la “ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA” (ANA), già Società Agraria del Dipartimento del Reno, istituita in forza della Legge 4/09/1802 sull’Istruzione Pubblica trasformatasi nel tempo in Società Agraria della Provincia di Bologna nel 1822, Accademia di Agricoltura nel 1938, Accademia Nazionale di Agricoltura nel 1960. L’Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA) è una fondazione dotata di personalità giuridica privata, ex art. 14 e ss. C.c. (d’ora in avanti “Fondazione ANA”).
  2. La Fondazione ANA è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.
  3. La Fondazione ANA ha durata illimitata e può svolgere la propria attività in Italia e all’estero. Attualmente ha sede in Bologna, in Via Castiglione, n. 11 (Palazzo Pasi). Essa può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all’estero.

Art. 2

Scopi istituzionali e oggetto della Fondazione:

  1. La Fondazione ANA è un ente privato senza finalità di lucro, di rilevante interesse pubblico, apartitico e ideologicamente libero, rivolto alla costante evoluzione del ruolo dell’Agricoltura per l’economia del Paese, alla promozione della cultura agraria e rurale, alla divulgazione, istruzione e formazione in campo agricolo, alla ricerca scientifica connessa alla promozione delle scienze agrarie, alla tutela e valorizzazione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione delle testimonianze di interesse storico, quindi pertinenti all’evoluzione agricola e rurale, comprese le biblioteche e gli archivi storici. Rientra inoltre nella missione della ANA la tutela della salute della popolazione, attraverso la promozione della sicurezza alimentare e la salvaguardia dell’ambiente sulla base delle competenze scientifiche e professionali rappresentate dagli Accademici. A tali fini promuove il dibattito e dissemina le conoscenze riguardanti l’agricoltura nelle sue valenze interdisciplinari tramite apposita attività rivolta alle numerose espressioni della Società.
  2. La Fondazione ANA, in particolare, promuove studi e ricerche scientifiche, raccoglie e gestisce, nell’ambito della propria biblioteca, le fonti bibliografiche, di carattere storico e scientifico, proprie del settore agricolo e dei settori connessi ed affini per obiettivi , organizza letture, convegni, mostre, giornate di studio e altre iniziative con analoghe finalità, nonché corrisponde alle esigenze della popolazione con specifiche attività formative rivolte alla corretta divulgazione del proprio patrimonio culturale.
  3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione ANA si propone di:
    • Promuovere iniziative di collaborazione con Istituzioni e Aziende pubbliche e private per l’attuazione di studi e di ricerche e per attività culturale di divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche attinenti ai legami sistemici tra agricoltura multifunzionale, agro-alimentare, sviluppo rurale, ambiente, territorio, paesaggio, alimentazione e salute, nell’ottica della innovazione e dell’economia;
    • Amministrare risorse proprie, donazioni e altre risorse ottenute per attività che si riconducono a studi e a ricerche nell’ambito delle proprie finalità;
    • Fornire, anche con metodiche e sistemi per via telematica, valutazione scientifica di progetti di ricerca pubblica e privata, resoconti sull’attività svolta e sulle altre iniziative di cui ai commi precedenti.
  4. Per il raggiungimento dei propri scopi e nella piena osservanza degli obblighi e dei limiti di legge, la Fondazione ANA può altresì partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi e compatibili con quelli della Fondazione medesima, potendo, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.
  5. La Fondazione ANA può promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolte di fondi, da impiegare esclusivamente nello svolgimento della propria attività istituzionale o di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 3

Accademici.
I Membri dell'Accademia sono ripartiti nelle seguenti categorie:

  • Accademici Corrispondenti, di nazionalità italiana, in numero non superiore a 250 (duecentocinquanta), e di nazionalità straniera, in numero non superiore a cinquanta, proposti da due Accademici Ordinari e/o Emeriti, vengono individuati tra le persone distintesi nelle scienze e nelle attività di cui all’art. 2 del presente statuto.
  • Il Consiglio Direttivo con unanime motivata delibera propone all’ Assemblea l’elenco degli Accademici corrispondenti selezionati in base ad un breve Curriculum Vitae disponibile come da regolamento. L’elezione degli Accademici Corrispondenti avviene per votazione a scrutinio segreto dell’Assemblea Accademica e la nomina avviene con il ritiro del diploma e della medaglia in occasione dell’inaugurazione del seguente Anno Accademico ovvero, in caso d’impedimento, entro e non oltre la durata dell’Anno Accademico stesso.
  • Accademici Ordinari, in numero non superiore a 100 (cento) e di nazionalità italiana, vengono proposti con unanime e motivata delibera dal Consiglio Direttivo individuandoli fra gli Accademici Corrispondenti nominati da almeno un biennio. Tale designazione è riservata a personalità che abbiano realizzato rilevanti risultati nell’ambito d’azione dell’Accademia. La nomina degli Accademici Ordinari avviene per delibera dell’Assemblea Accademica con votazione a scrutinio segreto.
  • Emeriti, senza vincolo numerico, vengono proposti con unanime e motivata delibera dal Consiglio Direttivo individuandoli fra gli Accademici Ordinari nominati da almeno cinque anni, che abbiano dato contributi tangibili alle attività accademiche, dimostrando elevata professionalità e lodevole impegno nei compiti assunti.
  • Onorari, designati con voto unanime dal Consiglio Direttivo fra personalità che si siano particolarmente distinte in ambito nazionale e/o internazionale e che abbiano acquisito straordinarie e indiscusse benemerenze ed eccellenze nell’ambito degli scopi dell’Accademia.

L’appartenenza di tutti i Membri all’Accademia è a vita, salvo volontaria rinuncia, dichiarazione di decadenza per gravi motivi di contrasto con gli obiettivi dell’Accademia, di pregiudizio di comportamento etico o d’irreperibilità o per la mancata partecipazione alle attività istituzionali per cinque anni consecutivi; la dichiarazione di decadenza di un Membro spetta, con giudizio insindacabile, al Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione telematica al Corpo Accademico come da Regolamento. Al superamento dell’ottantesimo anno di età gli Accademici mantengono lo status della categoria di appartenenza, ma non vengono più conteggiati nel numero previsto per la stessa e non fanno più parte dell’elettorato passivo tranne nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 4

Qualifica di "aderente" e "sostenitore" della Fondazione ANA:

  1. Con apposita delibera il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di aderenti, alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e agli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione ANA, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o in beni patrimoniali con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.
  2. La qualifica di aderente ha durata annuale, con riferimento all’esercizio in corso, ed è rinnovabile.
  3. Possono ottenere la qualifica di sostenitori, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione ANA con contributi diversi, ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. La determinazione del valore dei beni apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima peritale.
  4. Coloro che concorrono alla Fondazione ANA non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.
  5. Perdono la qualità di aderenti e di sostenitori i membri che non ottemperano agli impegni finanziari assunti.

Art. 5

Patrimonio ed entrate

  1. Il patrimonio della Fondazione ANA è costituito dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni e diritti medio tempore all’ente pervenuti ed i proventi di cui al presente articolo.
  2. Tale patrimonio potrà essere aumentato da:
    • eredità, donazioni e legati;
    • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
    • contributi da enti ed imprese e da privati;
    • erogazioni liberali.
  3. Per l’adempimento delle proprie funzioni la Fondazione potrà disporre delle entrate provenienti: dai redditi derivanti dal patrimonio investito nel modo più sicuro e redditizio al momento, dall’esercizio dell’attività di rafforzamento del ruolo dell’Agricoltura per l’economia del Paese, nonché dalle erogazioni liberali e dai contributi pervenuti per essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e non espressamente portati ad incremento del patrimonio.

Art. 6

Organi della Fondazione ANA

  1. Sono organi della Fondazione:
    • l’ Assemblea del Corpo Accademico;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente;
    • i Revisori dei Conti.
  2. Le cariche accademiche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese puntualmente documentate e strettamente riferibili allo svolgimento di attività inerenti gli interessi dell’Accademia.
  3. Agli organi amministrativi e di controllo può essere corrisposto, previa decisione della Assemblea del Corpo Accademico, un compenso nei modi indicati nel presente Statuto e del regolamento.

Art. 7

L'Assemblea del Corpo Accademico.

Il Corpo Accademico, si riunisce di norma almeno due volte all’anno, è costituito dagli Accademici Ordinari ed Emeriti, riunito in Assemblea secondo le procedure stabilite dal Regolamento ed elegge nel suo seno il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Ha inoltre compiti di:

  1. eleggere gli Accademici Corrispondenti, Ordinari, Emeriti;
  2. approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo, ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  3. esercitare funzioni di orientamento sui programmi ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo;
  4. deliberare sulle eventuali modifiche di Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo.

Perché l’Assemblea del Corpo Accademico sia valida occorre che vi partecipi la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; le decisioni dell’Assemblea del Corpo Accademico sono assunte con il voto della maggioranza semplice dei presenti anche per quanto concerne le deliberazioni inerenti le modifiche statutarie; lo scioglimento della Fondazione ANA è deliberato con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. L’Assemblea del Corpo Accademico può essere convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno venti Accademici Ordinari e/o Emeriti.

Art. 8

Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione della Fondazione ANA, è composto dal Presidente e da dieci membri eletti dall’Assemblea del Corpo Accademico fra gli Accademici Ordinari ed Emeriti di età inferiore ad anni 80 (ottanta), mentre per gli Accademici che hanno superato l’ottantesimo anno di età vale quanto previsto nel Regolamento, definisce l’attività accademica, provvede alla gestione, ordinaria e straordinaria ed all’amministrazione della Fondazione ANA,  incluso quanto specificato all’art. 9 dello Statuto, in specie avuto riguardo alla situazione del patrimonio e delle risorse dell’Accademia, operando secondo principi di prudenza, correttezza e buona amministrazione, allo scopo di conservarne o possibilmente di aumentarne il valore e da ottenerne una adeguata redditività; il Consiglio delibera altresì in materia di gestione del personale e dei collaboratori della Fondazione ANA.
  2. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno uguali diritti e doveri ed esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull’attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione ANA, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell’attività della Fondazione ANA.
  3. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio in cui sono in carica. Almeno un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce il Consiglio Direttivo che approva il bilancio del terzo esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà al Corpo Accademico formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni.
  4. Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti il Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo si attiene a quanto disciplinato dal Regolamento.
  5. Il Presidente trasmette la richiesta di sostituzione al Corpo Accademico. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.

Art. 9

Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo

  1. Al Consiglio Direttivo competono, tra le altre, le seguenti attribuzioni:
    • attuare e realizzare gli scopi istituzionali della Fondazione ANA;
    • deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;
    • deliberare sull’accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
    • deliberare sulla attribuzione della qualifica di “aderente” e di “sostenitore” (art. 4);
    • assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
    • redigere il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
    • tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione ANA;
    • redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;
    • esercitare ogni potere concernente l’amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
    • proporre le modifiche statutarie da sottoporre alla delibera dell’Assemblea del Corpo Accademico;
    • nominare gli Accademici Onorari come disciplinato dall’art.4 del presente Statuto.
  2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma almeno quattro volte l’anno, e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2 (due) consiglieri. La convocazione è effettuata mediante lettera semplice o fax o e-mail o pec, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi componenti. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di due giorni mediante lettera semplice o fax o e-mail o pec.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio stesso.
  4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno sei dei suoi membri.
  5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare dipendenti o collaboratori della Fondazione ANA ovvero esperti esterni, su invito del Presidente.
  7. Il Consiglio Direttivo può deliberare, definendone le modalità, la corresponsione di gettoni di presenza o compensi ai componenti gli organi di controllo. Esso può eventualmente deliberare compensi aggiuntivi in funzione di specifici incarichi attribuiti ai consiglieri.  
  8. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega e può anche designare un amministratore /consigliere delegato. Il Consiglio Direttivo può anche attribuire procure a soggetti diversi dai precedenti.

Art. 10

Presidente

  1. Il Corpo Accademico elegge al suo interno, con le maggioranza stabilita nell’articolo precedente, il Presidente della Fondazione ANA.
  2. Il Presidente della Fondazione ANA ha la legale rappresentanza dell’Ente, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura che abbiano esecuzione gli atti da quest’ultimo deliberati. Scegliendo tra i 10 (dieci) membri eletti dal Consiglio Direttivo, il Presidente designa il Vice Presidente e propone al Consiglio Direttivo le nomine del Segretario e del Tesoriere. Ha facoltà di attribuire le deleghe necessarie al buon funzionamento dell’Accademia, convoca e presiede l’Assemblea del Corpo Accademico, nonché le adunanze pubbliche, sovraintende all’amministrazione, vigila perché siano osservate le norme statutarie e regolamentari e siano attuati gli orientamenti e le delibere assunte dal Corpo Accademico e dal Consiglio Direttivo. Il Presidente comunica alle Autorità pubbliche di riferimento le nomine degli Accademici e dei Membri eletti del Consiglio Direttivo, come disciplinato nel regolamento.
  3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
  4. La firma del Vice Presidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
  5. Il Segretario sovraintende al buon funzionamento delle attività interne dell’Accademia e alla gestione della biblioteca, il Consiglio potrà altresì individuare, tra i propri membri, un Bibliotecario.
  6. Il Tesoriere sovraintende la corretta gestione amministrativa, economica e patrimoniale.

Art. 11

I Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dal Corpo Accademico riunito in Assemblea in numero di 3 (tre), 2 (due) effettivi e 1 (uno) supplenti, anche non appartenenti al Corpo Accademico stesso,secondo i requisiti richiesti dalla legge.

I Revisori dei Conti, in occasione dell’approvazione del rendiconto consuntivo riferiscono, con relazione scritta, all’Assemblea sulla gestione contabile. Sono invitati di norma ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea del Corpo Accademico.

Art. 12

Consulta Scientifica

  1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, su proposta del Presidente, di nominare una Consulta scientifica costituita da un massimo di 15 (quindici) componenti, anche non Accademici, e composta da qualificati esponenti del mondo universitario, scientifico, imprenditoriale e professionale, con esperienza e competenza nelle materie oggetto dell’attività della Fondazione ANA.
  2. La Consulta scientifica ha il compito di elaborare proposte e iniziative da sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo e di esprimere pareri non vincolanti su argomenti e problemi portati alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo stesso e/o dal Presidente della Fondazione ANA.
  3. Il funzionamento della Consulta scientifica viene stabilita dal Consiglio Direttivo con un apposito regolamento.

Art. 13

Bilancio di esercizio

  1. L’esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio di esercizio viene predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio per la successiva approvazione, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio, da parte dell’assemblea del Corpo Accademico ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Relazione di accompagnamento.
  3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ANA ed il risultato economico dell’esercizio.
  4. Entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione, il bilancio deve essere trasmesso all’Organo che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ANA.
  5. La Fondazione ANA opera secondo criteri di efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo del bilancio.

Art. 14

Bilancio preventivo

  1. Il bilancio preventivo dell’esercizio successivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno per la successiva approvazione, entro il 31 dicembre, data di chiusura dell’esercizio, da parte dell’Assemblea del Corpo Accademico.

Art. 15

Regolamenti interni

  1. Per disciplinare l’organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all’esecuzione del presente Statuto la Fondazione ANA si dota di uno o più regolamenti interni, predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

Vincolo di destinazione e divieto di distribuzione degli utili

  1. La Fondazione ANA impiega eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
  2. La Fondazione ANA non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 17

Modifiche statutarie

L’Assemblea del Corpo Accademico approva lo Statuto e le eventuali modifiche.
Le proposte di riforma dello Statuto sono presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno venti Membri del Corpo Accademico.

Art. 18

Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Accademia, sulla base di gravi motivi, può essere deliberato, entro i limiti stabiliti dalla legge, solo in seguito al parere favorevole della maggioranza dei 2/3 degli Accademici, appartenenti al Corpo Accademico riunito, presenti in Assemblea straordinaria.

    In questa eventualità l’Assemblea nomina un Collegio di tre Liquidatori e stabilisce la destinazione da dare al risultante patrimonio residuo. Tale destinazione non può comunque avere natura lucrativa e deve essere di pubblico interesse.

Art. 19

Disposizioni finali

  1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni in materia di Fondazioni. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla approvazione dell’Autorità di riferimento.